Tutela di prezzo in caso di perdite occulte dell'impianto interno
Premessa
L’allegato N al Regolamento d’Utenza “Regolamento del fondo di garanzia perdite occulte e disciplina delle tutele Arera attivabili in caso di perdite occulte” disciplina le tutele previste in caso di perdite occulte derivanti da rotture o malfunzionamenti degli impianti di proprietà privata. Nei casi in cui in bolletta sia fatturato un “consumo anomalo”, ovvero almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento (consumo medio giornaliero degli ultimi due anni, relativo al medesimo periodo), l’Utente può attivare la tutela di prezzo in caso di “perdita occulta” che consiste nel diritto dell’Utente alla sospensione del pagamento della fattura riportante il consumo anomalo e al ricalcalo dei consumi con tariffe agevolate.
Il Regolamento prevede le seguenti due tipologie di tutela:
- Tutela di prezzo nell’ambito del Fondo di Garanzia, a titolo oneroso (quota annua associativa, per gli utenti che hanno aderito al Fondo di Garanzia in occasione della stipula del contratto di fornitura o successivamente tramite apposita richiesta;
- Tutela di prezzo nell’ambito della disciplina prevista da ARERA, a titolo gratuito, per gli utenti che non hanno aderito al Fondo di Garanzia.
Sul sito www.asteaspa.it è disponibile la versione integrale dell’Allegato N e della Direttiva n. 2/2011 – Precisazioni sulla definizione di “Quantitativi di acqua somministrata ma non utilizzati in seguito a dispersioni”.
Adesione volontaria al Fondo di Garanzia
1. L’utente può aderire volontariamente al Fondo di Garanzia sia al momento della sottoscrizione del contratto che successivamente e versa una quota di adesione annuale il cui importo è determinato annualmente con Decreto del Presidente dell’AAto 3, su proposta del Comitato di gestione. Per l’anno 2023, la quota è pari a:
- 0,50 euro, per le utenze domestiche residenti e per ogni unità immobiliare sottesa di utenze condominiali raggruppate
- 2,00 euro, per le utenze domestiche non residenti e per le utenze non domestiche
2. Per gli utenti che hanno aderito nell’anno precedente e non revocano l’adesione, la garanzia opera con riferimento ai consumi anomali relativi al periodo 1° gennaio – 31 dicembre, mentre per coloro che aderiscono in corso d’anno risultano garantiti i soli consumi anomali riferiti alla frazione di anno successiva alla data di adesione.
3. La quota di adesione è annuale e non varia se l’adesione avviene in corso d’anno.
4. Gli utenti, ai quali è stata addebitata la quota di adesione al Fondo di Garanzia e che non abbiano già usufruito delle agevolazioni previste, possono esercitare il diritto di recesso, con apposita istanza, entro il termine di due anni dalla prima adesione. Il gestore provvede a rimborsare le quote di sottoscrizione pregresse con la bolletta immediatamente successiva alla richiesta.
5. Oltre il termine di due anni, gli utenti hanno diritto a recedere entro 45 giorni dall’addebito in bolletta, con operatività immediata e rimborso della quota dell’anno corrente, con esclusione del rimborso delle quote pregresse. Il recesso dovrà essere espresso mediante comunicazione scritta da trasmettere a mezzo fax, e-mail o posta ordinaria.
Modulo di adesione al Fondo di Garanzia
Modulo di recesso dal Fondo di Garanzia
Domanda per l’intervento del Fondo di Garanzia o per l’attivazione delle tutele – Termini e modalità di presentazione
1. Per accedere al Fondo di Garanzia o per l’attivazione delle tutele, l’utente deve presentare opportuna domanda utilizzando il modulo disponibile sul sito internet www.asteaspa.it o presso uno degli sportelli commerciali aperti al pubblico. I canali di contatto per presentare la domanda sono:
- posta elettronica semplice all’indirizzo sportello@asteaspa.it
- posta elettronica certificata all’indirizzo astea@legalmail.it
- sportelli commerciali (consulta il sito asteaspa.it per i giorni e gli orari di apertura degli sportelli)
- posta fisica all’indirizzo: Astea spa – Via Guazzatore 163 60027 Osimo AN
2. La domanda deve essere presentata successivamente alla riparazione dell’impianto idrico oggetto della perdita occulta ed entro 90 giorni dalla data di scadenza della fattura contestata.
Requisiti per l’accoglimento della domanda
I requisiti per l’accoglimento della domanda sono:
- il rispetto del termine di presentazione fissato in 90 giorni dalla data di scadenza della fattura contestata;
- i consumi (cosiddetti “consumi anomali”) almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento (consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita, relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo ovvero, in caso di nuove attivazioni, consumo giornaliero medio della stessa tipologia di utenza) o ha ricevuto una comunicazione di segnalazione di consumi anomali da parte del gestore o, in ogni caso, abbia riscontrato autonomamente la perdita occulta;
- i consumi anomali siano imputabili ad una “perdita occulta” come definita dalla Direttiva n. 2/2011 – Precisazioni sulla definizione di “Quantitativi di acqua somministrata ma non utilizzati in seguito a dispersioni”
- la perdita sia stata rintracciata e l’utente abbia provveduto a riparare l’impianto idrico di proprietà;
- la perdita sia accertata e documentata da fattura e/o dichiarazione dei lavori svolti emessa da un idraulico o altro soggetto in possesso di adeguata abilitazione professionale, o comunque da idonea documentazione, anche in forma di autocertificazione nel caso di intervento in economia, che comprovi l’avvenuta riparazione del guasto, nonché da foto che consentano di individuare inequivocabilmente il luogo dove si è verificato il guasto e rappresentino adeguatamente la parte di impianto oggetto di intervento prima e dopo la riparazione (prima che venga chiuso l’eventuale scavo o apertura nel muro);
- l’utente, qualora sottoscrittore del Fondo di Garanzia, non abbia fruito nel corso del medesimo anno solare di un altro intervento;
- l’utente, qualora non sottoscrittore del Fondo di Garanzia, non abbia fruito delle tutele previste in caso di perdite occulte nei 3 anni precedenti alla data della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo.
Istruttoria del gestore e relativo contributo
1. All’atto della presentazione della domanda l’utente deve corrispondere o dimostrare di aver corrisposto, ovvero impegnarsi a corrispondere in occasione del pagamento della successiva bolletta, secondo le modalità specificate dal gestore, il “Contributo spese istruttoria intervento Fondo perdite occulte o attivazione tutele ARERA”, per l’importo indicato nel Tariffario allegato al Regolamento del s.i.i. (per l’anno 2023 pari a 20 euro iva compresa).
2. Al ricevimento della domanda, il gestore verifica che sussistano tutti i requisiti ed esamina la documentazione tecnica comprovante la perdita occulta. Il termine per l’istruttoria è fissato in 60 giorni dal ricevimento della domanda inoltrata dall’utente.
3. Nell’ambito dell’istruttoria, il gestore può richiedere informazioni all’utente, può disporne l’audizione al fine di verificare i documenti trasmessi in allegato alla richiesta, può effettuare verifiche, accertamenti e sopralluoghi e ogni attività necessaria per la verifica delle condizioni.
Modalità di ricalcolo della bolletta contestata
1. Nel caso di accoglimento della domanda, il Gestore emetterà bolletta di storno della bolletta contestata e il ricalcolo dei consumi verrà con le seguenti modalità:
- applicazione delle tariffe vigenti ad un consumo pari a quello medio giornaliero di riferimento, considerando sia i consumi di acquedotto che quelli di fognatura e depurazione;
- il consumo eccedente quello medio giornaliero di riferimento viene addebitato all’utente alla tariffa di acquedotto più bassa corrispondente alla tipologia di fornitura di appartenenza ridotta della metà, fatta salva – nel caso in cui l’utente non abbia aderito al Fondo di Garanzia – l’applicazione di una franchigia su tale volume pari al 30%, che verrà fatturata secondo gli scaglioni ordinari;
- sul consumo eccedente quello medio giornaliero di riferimento – a seguito di dimostrazione della perdita nell’ambiente – non viene addebitato il corrispettivo per fognatura e depurazione.
2. Nel caso di rigetto della domanda (qualora dall’esito dell’istruttoria emerga la mancanza del requisito del consumo pari almeno al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento e/o la domanda non sia pervenuta entro i termini) e a seguito di dimostrazione della perdita nell’ambiente, il Gestore provvede comunque a rimborsare i corrispettivi di fognatura e depurazione.
Ulteriori informazioni possono inoltre essere richieste al numero verde gratuito 800 070715 e presso gli uffici commerciali del Gruppo Astea.