Codice Etico
In data 8 giugno 2001 è stato emanato il D.Lgs. 231/2001, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch’essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.
Con tale Decreto, dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (definiti dalla legge come “Enti” o “Ente”), è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell’interesse o vantaggio degli stessi, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.
Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.
L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere gli Enti nella punizione di taluni reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.
Il Decreto, nell’introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l’Ente dimostri che l’organo dirigente dell’Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i Reati e gli Illeciti della specie di quello verificatosi e le persone che hanno commesso i Reati e gli Illeciti hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti Modelli.
Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento.
Astea ha predisposto di un modello di organizzazione e gestione che risponde alle specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione dei reati e degli Illeciti, e prevede anche un Codice etico suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle Società allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” che il Gruppo riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i dipendenti a garanzia di correttezza nei rapporti intra aziendali e con l’utenza esterna.
Codice etico aziendale